Art. 19.

      1. Chiunque fornisce prestazioni di intermediazione in pattuizioni volte a favorire il meretricio, fatta eccezione per la mera comunicazione di un indirizzo o di un numero telefonico, è punito con l'ammenda fino a 1.000 euro.
      2. In caso di recidiva, nei confronti dell'esercente di unità alberghiera o di un pubblico locale di refezione, ristoro o trattenimento che viola le disposizioni di cui al comma 1 può essere disposta anche la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della licenza.